Art. 7.
(Esclusioni oggettive dall'indulto).

      1. L'indulto non si applica alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

          a) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

          b) 422 (strage);

          c) 630, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);

          d) 644 (usura);

          e) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.